Nuovo costo di €2 per articolo per le vendite a distanza nell'UE
A partire dal 1° novembre 2026, le merci vendute a distanza che entrano nel territorio doganale dell'UE saranno soggette a una tassa di gestione di €2 per articolo. Questa misura è introdotta dal Regolamento Delegato (UE) 2026/2152, che è stato adottato il 21 settembre 2026 e pubblicato di recente.
Punti chiave
- Il Regolamento Delegato (UE) 2026/2152 introduce una tassa di gestione di €2 per articolo sulle merci soggette a vendita a distanza che entrano nella circolazione libera nell'UE, a partire dal 1° novembre 2026.
- La tassa è riscossa dalle autorità doganali al momento dell'elaborazione delle domande di circolazione libera.
- La misura mira a colpire in particolare il canale delle vendite a distanza, che ha registrato una crescita significativa con l'aumento del commercio elettronico transfrontaliero.
Nuovo costo di €2 per articolo per le vendite a distanza nell'UE
A partire dal 1° novembre 2026, le merci vendute a distanza che entrano nel territorio doganale dell'UE saranno soggette a una tassa di gestione di €2 per articolo. Questa misura è introdotta dal Regolamento Delegato (UE) 2026/2152, che è stato adottato il 21 settembre 2026 e pubblicato di recente.
Contesto
Il Regolamento Delegato (UE) 2026/2152 è un atto delegato che integra il Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questo regolamento ha lo scopo di rendere operativa la tassa di gestione prevista nel regolamento principale, specificando l'importo della tassa e il meccanismo di riscossione. La misura mira a colpire in particolare il canale delle vendite a distanza, che ha registrato una crescita significativa con l'aumento del commercio elettronico transfrontaliero.
Cosa sta cambiando
A partire dal 1° novembre 2026, le autorità doganali saranno responsabili della riscossione della tassa di gestione di €2 per articolo al momento dell'elaborazione delle domande di circolazione libera per le merci soggette a vendita a distanza. La tassa si applica quando una domanda di procedura doganale per la circolazione libera viene elaborata per le merci in questione. L'ambito delle "merci soggette" è definito dal Regolamento (UE) 2026/2108. È importante notare che la tassa è applicata su base "per articolo" e non per spedizione o valore.
Implicazioni per le aziende
Questa nuova tassa avrà un impatto significativo sulle aziende coinvolte nel commercio elettronico transfrontaliero, in particolare quelle che gestiscono grandi volumi di merci a basso valore unitario. La struttura della tassa, basata sul numero di articoli piuttosto che sul valore o sulla spedizione, potrebbe rappresentare una percentuale significativa del valore dichiarato per queste merci. Le aziende dovranno adattarsi rapidamente a questa nuova compliance, assicurandosi che i loro sistemi siano in grado di gestire la tassa di €2 per articolo.
Prospettive e cosa monitorare
Con l'entrata in vigore del regolamento il 1° novembre 2026, le aziende devono essere pronte a implementare i necessari aggiustamenti operativi. Sarà cruciale monitorare eventuali chiarimenti ufficiali o linee guida aggiuntive che potrebbero essere pubblicate nelle prossime settimane. Inoltre, le aziende dovrebbero tenere d'occhio eventuali sviluppi normativi futuri che potrebbero influenzare ulteriormente il panorama del commercio elettronico transfrontaliero.
Domande frequenti
- Quali merci sono soggette alla tassa di gestione?
- La tassa si applica alle merci vendute a distanza che entrano nella circolazione libera nell'UE. L'ambito esatto delle merci soggette è definito dal Regolamento (UE) 2026/2108.
- Chi è responsabile della riscossione della tassa?
- Le autorità doganali sono responsabili della riscossione della tassa al momento dell'elaborazione delle domande di circolazione libera per le merci in questione.
- La tassa è applicata su base "per articolo" o "per spedizione"?
- La tassa è applicata su base "per articolo", non per spedizione o valore.
- Qual è l'impatto previsto di questa tassa sulle aziende?
- La tassa avrà un impatto significativo sulle aziende coinvolte nel commercio elettronico transfrontaliero, in particolare quelle che gestiscono grandi volumi di merci a basso valore unitario. La struttura della tassa, basata sul numero di articoli piuttosto che sul valore o sulla spedizione, potrebbe rappresentare una percentuale significativa del valore dichiarato per queste merci.
- Ci sono delle scadenze imminenti che le aziende devono conoscere?
- Il regolamento entra in vigore il 1° novembre 2026, quindi le aziende devono essere pronte a implementare i necessari aggiustamenti operativi entro quella data.